La normativa attuale non contempla la figura del presidente dell’assemblea condominiale; infatti, successivamente alla riforma attuata dalla legge 220-12, questa figura non è più presente nel codice civile. Prima dell’intervenuta riforma, l’unico riferimento al presidente dell’assemblea di condominio era incluso nell’articolo 67 disp. att. cod. civ. il quale prevedeva:
«Ogni condomino puo` intervenire all`assemblea anche a mezzo di rappresentante. Qualora un piano o porzione di piano dell`edificio appartenga in proprieta` indivisa a piu` persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che e` designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L`usufruttuario di un piano o porzione di piano dell`edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all`ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell`edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario».
Mentre nella nuova formulazione del testo, la figura del presidente non esiste più:
«Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice. Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomini e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea.
All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale».
Quindi, la figura del presidente dell’assemblea di condominio è un ruolo puramente facoltativo, in quanto non è prevista nessuna prescrizione normativa che preveda di nominarlo.
Tuttavia, il presidente svolge funzioni di fondamentale importanza per il buon funzionamento dell’intera assemblea, e la sua nomina anche se non obbligatoria è rilevante.
IL RUOLO DEL PRESIDENTE NELL’ASSEMBLEA
Nella prassi, il presidente viene normalmente eletto all’inizio dell’assemblea prima che cominci la discussione.
La sua funzione si esplica nel fare in modo che tutti i partecipanti abbiamo la possibilità di intervenire, facendo verbalizzare per iscritto le osservazioni inoltrate da ciascuno.
Alla fine dell’assemblea il presidente, di concerto con il segretario che è deputato alla materiale redazione, sottoscrive il verbale che non può subire modifiche o integrazioni rispetto a quanto viene manoscritto sul registro dei verbali del condominio. Infatti, se è richiesto integrare o modificare alcune parti del testo verbalizzato, la rettifica va eseguita senza cancellature, ma si riporta la correzione a fianco del testo precedente.
LA FIGURA DEL PRESIDENTE NON E’ OBBLIGATORIA
Non essendo, la figura del presidente, prevista come obbligo, l’assemblea può, comunque, svolgersi in piena validità; la verbalizzazione delle decisioni raggiunte può essere eseguita mediante la redazione di un verbale che, per scongiurare successive contestazioni, verrà sottoscritto da tutti i partecipanti. In tutti i casi, è valida la deliberazione che viene approvata quando l’assemblea si svolge dall’inizio alla fine senza che vengano nominati il presidente ed il segretario e il cui verbale figura sottoscritto da un condòmino e dall’amministratore, così come ribadito dalla Cassazione (1):
«Osserva la corte che la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea del condominio non è preveduta da alcuna norma a pena di nullità, essendo sufficiente per la validità delle deliberazioni la maggioranza prescritta dalla legge (v. Cass. n° 4615-1980) sicché l’eccezione appare totalmente infondata».
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