E’ LEGITTIMO TRASFORMARE IL GIARDINO IN PARCHEGGIO?
TRASFORMAZIONE DEL GIARDINO IN PARCHEGGIO
La delibera per mezzo della quale si muta la destinazione del giardino comune in parcheggio condominiale risulta legittima nel caso in cui la superficie risulti occupata in minima parte da alberi. (1)
Questa modificazione non va a configurare un’innovazione vietata, considerato la riduzione del godimento e dell’uso del bene comune, ma un accrescimento economico per il condominio e, di conseguenza, per le singole unità immobiliari.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 24960-16
Questo il principio sostenuto dalla Cassazione con la sentenza n. 24960-16.
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA:
«Come gia’ affermato questa Corte, la delibera assembleare di destinazione a parcheggio di un’area di giardino condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto di ridotta estensione rispetto alla superficie complessiva, non luogo ad una innovazione vietata dall’articolo 1120 c.c., non comportando tale destinazione alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, ne’ alcuna significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune, ed anzi, da essa derivando una valorizzazione economica di ciascuna unita’ abitativa e una maggiore utilita’ per i condomini (v. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15319 del 12/07/2011 Rv. 618640). La Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare innanzitutto le dimensioni dell’area adibita a parcheggio rispetto all’intera particella destinata a giardino e poi valutare, sulla scorta dell’esposto principio, se in concreto il godimento del singolo avesse subito una significativa menomazione: solo in caso di risposta positiva a tale quesito avrebbe dovuto ritenere sussistente l’operativita’ del divieto di cui all’articolo 1120 c.c., comma 2.»
NOTE
(1) C. Sforza Fogliani, Codice del condominio negli edifici, Piacenza, La tribuna, 2019.
PER APPROFONDIRE: