L’intercapedine, è uno spazio vuoto ricompreso tra due elementi verticali (muro) o orizzontali (tetto) di un edificio; tale spazio costituisce una funzione tecnica o strutturale.
Essendo uno spazio vuoto può essere ventilato, se ha contatti con l’ambiente esterno o interno; può essere anche chiuso e, di conseguenza, l’aria presente al suo interno funziona da elemento isolante (1) .
A CHI APPARTIENE L’INTERCAPEDINE?
L’art. 1117 cod. civ. non contempla l’intercapedine tra le parti di edificio che devono considerarsi di proprietà comune.
È necessario sottolineare, comunque, che l’elencazione inclusa nella norma ha un semplice valore esemplificativo; in tutti i casi, sono da ritenersi di proprietà comune tutte quelle parti dell’edificio che assolvano ad una funzione strumentale e/o funzionale al godimento delle parti di proprietà esclusiva.
Quindi, è possibile affermare come l’intercapedine sia da considerarsi condominiale tutte quelle volte in cui svolge la funzione di impedire infiltrazioni e coibentare l’edificio nella sua interezza.
Questo il principio affermato dalla Cassazione, con la sentenza 22720-18.
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
«L’articolo 1117 c.c. stabilisce una presunzione di comproprieta’ sulla porzione di terreno sulla quale poggia l’intero edificio: in tale nozione rientrano la superficie e tutta l’area sottostante sulla quale poggia il pavimento del pianterreno, e non solo l’area sulla quale sono infisse le fondazioni dello stabile. In argomento, va ribadito che “L’intercapedine esistente tra il piano di posa delle fondazioni di un edificio condominiale – che costituisce il suolo di esso – e la prima soletta del piano interrato, se non risulta diversamente dai titoli di acquisto delle singole proprieta’, ed anzi in quelli del piano terreno e seminterrato non e’ neppure menzionata tra i confini, e’ comune, in quanto destinata alla aerazione o coibentazione del fabbricato” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2395 del 17/03/1999, Rv. 524203; conformi, Cass. Sez. 2, Sentenza n.3854 del 15/02/2008, Rv. 602023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2157 del 14/02/2012, Rv. 621478; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23304 del 30/10/2014, non massimata; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18216 del 24.7.2017, non massimata)»
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