IL RUOLO DEL TOUR OPERATOR
Il tour operator (o operatore turistico) è un’impresa commerciale che vende pacchetti turistici, generalmente comprensivi di pernottamenti alberghieri, polizze e altri servizi in loco.
Tra il tour operator e il cliente svolge la funzione di intermediario un’agenzia di viaggi rivenditrice; nel momento in cui il cliente acquista il pacchetto, userà tali servizi.
Ma il turista che acquista il servizio dall’agenzia viaggi potrà, in caso di problemi, rivolgersi al tour operator?
IL DANNO DA VACANZA ROVINATA-CASSAZIONE 17724-18
«L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005, è tenuto a risarcire il danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si sia avvalso per fornire la complessiva prestazione, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l’organizzatore del pacchetto turistico responsabile del danno cagionato dal vettore)» (1).
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
«Al riguardo, questa Corte ha affermato, proprio in un caso analogo a quella in esame, che “l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 14, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), e’ tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilita’ sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.” (cfr. Cass. 5531/2008); ed e’ stato altresi’ chiarito, sempre in occasione dell’inadempimento di altri soggetti giuridici ingaggiati per fornire la complessiva prestazione pattuita che “sia il venditore che l’organizzatore di viaggi “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo” o “in vigilando”, ma in virtu’ della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore» (2).
NOTE
(1) CED, Cassazione, 2018, Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza 6 luglio 2018, n. 17724.
(2) Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza 6 luglio 2018, n. 17724.
PER APPROFONDIRE