Nel giudizio in cui si sia costituito un condominio può accadere che, durante il corso della causa, cambi l’amministratore.
Tale evenienza non è rara.
In tal caso, analizzeremo le conseguenze che questo evento può produrre nei confronti di una causa in corso.
Infatti, bisogna considerare come l’amministratore opera nell’interesse comune dei partecipanti, senza la necessità che gli vengano assegnati poteri per la rappresentanza in ogni fase di un eventuale giudizio.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 27302-20
La sentenza della Cassazione 27302-20 ha statuito come: «Nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell’amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest’ultimo, nell’interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l’inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall’assemblea, l’eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell’art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l’evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità.» (1)
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
«Deve comunque ribadirsi il principio, piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui, nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell’amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale, che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, il quale opera, nell’interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l’inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia gia’ cessato dalla carica di amministratore di un condominio, perche’ dimissionario o sostituito con altra persona dall’assemblea, l’eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza dell’amministratore del condominio gia’ costituito in giudizio a mezzo di procuratore possono comportare conseguenze, a norma dell’articolo 300 c.p.c., soltanto se e quando l’evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti, il rapporto processuale senza soluzione di continuita’ (Cass. Sez. 2, 20/04/2006, n. 9282; Cass. Sez. 2, 17/03/1993, n. 3159; Cass. Sez. 2, 10/02/1987, n. 1416; Cass. Sez. 2, 23/12/1987, n. 9628).»
NOTE
(1)Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza 30 novembre 2020, n. 27302, CED, Cassazione, 2020
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